giovedì 24 settembre 2009

Avviso Di Garanzia notificatomi il 24 settembre '09







In primis,hanno sbagliato il nome, mio marito si chiama Gerardo Testa,poi non ho minacciato ma ho solo promesso, avrei offeso l'onore e il decoro... ma bene... intanto l'assassino di Gerardo continua impunito nel disporre a suo piacimento delle vite degli ignari pazienti, almeno io mi sono limitata a rendere inservibile una porta...loro hanno rubato una vita..quella di Gerardo!!!

Dovrò rispondere per i reati di tre artt.594;612;635:

art.594 cp:

L'ingiuria, in diritto penale, è il delitto previsto e disciplinato dall'art. 594 del codice penale ai sensi del quale: Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Quindi nel mio caso bisogna fare la conta delle persone presenti...bene!! Però il punto è che non sono offese..è la VERITA'.. vedremo cosa accadrà... in Italia tutto può accadere!!

Art.612:

La minaccia, in diritto penale, è il delitto regolato dall'art. 612 Codice Penale, che recita: Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51,00.Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 Codice Penale, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. Può integrare il reato in questione anche la prospettazione di esercitare un diritto.

Ribadisco, la mia non è una minaccia ma una promessa... Voglio e Pretendo GIUSTIZIA!!!!

Art.635:

L'art. 635 c.p. (danneggiamento) prevede che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila [€ 309,87].
La pena per il reato di danneggiamento è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso:
con violenza alla persona o con minaccia;
da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
sopra opere destinate all’irrigazione;
sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

Quanto clamore per degli oggetti... e per la vita rubata di Gerardo??? Tutto tace... !!!

Io non mi arrendo.... lotterò fino all'estremo delle mie forze e del mio respiro per Pretendere ed Ottenere Giustizia!!!!

1 commento:

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