lunedì 21 gennaio 2013

Art 114 Cpp

                                     Codice procedura penale
                                           Art. 114.



Divieto di pubblicazione di atti e di immagini 

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non
siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.


3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del
fascicolo del pubblico ministero , se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E'
sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei
casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il
divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto
di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di
Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è
autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di
pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume
o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto
nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti
private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone
offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la
pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione
dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il
minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione .

6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa
mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione
fisica, salvo che la persona vi consenta.

7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

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